Per le Imprese    
     
Trattamento economico per malattia, infortunio..    

 

Quote orarie
Rimborsi

 

Quote orarie in vigore dal 1° Giugno 2008

Durante l´assenza dal lavoro per malattia l´impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all´art. 27 del C.C.N.L., è tenuta ad erogare mensilmente all´operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all´importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione, costituita dal minimo di paga base, dall´indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e dall´indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell´orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l´assenza per malattia.
Le quote orarie, di cui al comma precedente, sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, come sopra specificata, i seguenti coefficienti:

dal     1° al       3° giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni 0,5495
nel caso la malattia superi i 12 giorni 1,0495

dal     2° al     3° giorno
massimo 4 eventi anno

nel caso la malattia non superi i 6 giorni 1,0495
dal     4° al    20° giorno per le giornate indennizzate dall´INPS 0,3795
dal   21° al  180° giorno per le giornate indennizzate dall´INPS 0,1565
dal 181° al 270°  giorno per le giornate non indennizzate dall´INPS 0,5495 
dal 271° al 365° giorno

per le giornate non indennizzate dall´INPS ,
per i  dipendenti con anzianità superiore a 3 anni e 1/2 

0,5495


Il trattamento economico come sopra determinato è corrisposto dall´impresa all´operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta della stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta dall´INPS, vale ,ai fini dei coefficienti da applicare, la normativa dell´INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale (da indicarsi nella casella ore del modulo di denuncia mensile) il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sei dell´orario settimanale convenuto.

Durante l´assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale l´impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all´art. 28 è tenuta ad erogare all´operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all´importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall´indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e dall´indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell´orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l´assenza.
Le quote orarie, di cui al comma precedente, sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, come sotto specificata, i seguenti coefficienti :

dalal 90° giorno di assenza 0,2538
dal 91° giorno in poi 0,0574

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall´impresa all´operaio per tutte le giornate indennizzate dall´INAIL., comprese le domeniche e le festività.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell´orario settimanale convenuto.
Indice

 

Rimborso dell´Anticipazione dell´Integrazione Salariale
per Malattia, Infortunio e Malattia Professionale


A decorrere dal 1° aprile 1988 il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall´impresa all´operaio è rimborsato dalla Cassa Edile.
A seguito della modifica delle quote orarie per il calcolo dell´anticipazione dell´Impresa, resasi necessaria per l´abolizione dell´accantonamento del 4,95% relativo ai riposi annui, con decorrenza 1´ ottobre 2000, l´onere da essa derivante rimane, come precedentemente, a carico dell´Impresa. Quote orarie da utilizzare per calcolare l´importo da rimborsare da parte della Cassa Edile e da indicare sul modello di richiesta del rimborso sono le seguenti:

M A L A T T I A
dal     1° al     3° giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni 0,500
nel caso la malattia superi i 12 giorni 1,000

dal     2° al     3° giorno
massimo 4 eventi anno

nel caso la malattia non superi i 6 giorni 1,000
dal     4° al   20° giorno per le giornate indennizzate dall´INPS 0,330
dal   21°  al 180° giorno per le giornate indennizzate dall´INPS 0,107
dal 181° al 270° giorno per le giornate non indennizzate dall´INPS   0,500
dal 271° al 365° giorno per le giornate non indennizzate dall´INPS ,
per i  dipendenti con anzianità superiore a 3 anni e 1/2 
0,500

 

INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE
dalal 90° giorno di assenza 0,234
dal 91° giorno in poi 0,045

Il  rimborso spetta per l´intero trattamento corrisposto all´operaio se nel trimestre compiuto prima dell´evento risultino denunciate per l´operaio interessato almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile , le ore comunque retribuite, nonchè quelle per malattia od infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell´impresa e le ore di sosta con richiesta dell´intervento della Cassa Integrazione Guadagni.
Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero indicato, il rimborso è proporzionalmente ridotto.
Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa, il trattamento è rimborsato all´impresa per intero.
Indice