Quote orarie in vigore dal 1° Giugno 2008
Durante l´assenza dal lavoro per malattia l´impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all´art. 27 del C.C.N.L., è tenuta ad erogare mensilmente all´operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all´importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione, costituita dal minimo di paga base, dall´indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e dall´indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell´orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l´assenza per malattia.
Le quote orarie, di cui al comma precedente, sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, come sopra specificata, i seguenti coefficienti:
dal 1° al 3° giorno |
nel caso la malattia superi i 6 giorni |
0,5495 |
nel caso la malattia superi i 12 giorni |
1,0495 |
dal 2° al 3° giorno
massimo 4 eventi anno
|
nel caso la malattia non superi i 6 giorni |
1,0495 |
dal 4° al 20° giorno |
per le giornate indennizzate dall´INPS |
0,3795 |
dal 21° al 180° giorno |
per le giornate indennizzate dall´INPS |
0,1565 |
dal 181° al 270° giorno |
per le giornate non indennizzate dall´INPS |
0,5495 |
dal 271° al 365° giorno |
per le giornate non indennizzate dall´INPS
,
per i dipendenti con anzianità superiore a 3 anni e 1/2 |
0,5495 |
Il trattamento economico come sopra determinato è corrisposto dall´impresa all´operaio
per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta della stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta
dall´INPS, vale ,ai fini dei coefficienti da applicare, la normativa dell´INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale (da indicarsi nella casella ore del modulo
di denuncia mensile) il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene
moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro
giornaliere risultanti dalla divisione per sei dell´orario settimanale convenuto.
Durante l´assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale
l´impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all´art. 28 è tenuta ad
erogare all´operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all´importo che
risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal
minimo di paga base, dall´indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e dall´indennità di
contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell´orario
contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l´assenza.
Le quote orarie, di cui al comma precedente, sono calcolate applicando alla retribuzione
oraria, come sotto specificata, i seguenti coefficienti :
dal 1° al 90° giorno di assenza |
0,2538 |
dal 91° giorno in poi |
0,0574 |
Il trattamento economico giornaliero
come sopra determinato è corrisposto dall´impresa all´operaio per tutte le giornate
indennizzate dall´INAIL., comprese le domeniche e le festività.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico giornaliero si
ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore
di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell´orario settimanale
convenuto.
Indice
Rimborso dell´Anticipazione dell´Integrazione Salariale
per Malattia, Infortunio e Malattia Professionale
A decorrere dal 1° aprile 1988 il trattamento per malattia, infortunio e malattia
professionale corrisposto dall´impresa all´operaio è rimborsato dalla Cassa Edile.
A seguito della modifica delle quote orarie per il
calcolo dell´anticipazione dell´Impresa, resasi necessaria per
l´abolizione dell´accantonamento del 4,95% relativo ai riposi annui,
con decorrenza 1´ ottobre 2000, l´onere da essa derivante rimane, come
precedentemente, a carico dell´Impresa.
Quote orarie da utilizzare per calcolare l´importo da rimborsare da parte
della Cassa Edile e da indicare sul modello di richiesta del rimborso
sono le seguenti:
M A L A T T I A
dal 1° al 3° giorno |
nel caso la malattia superi i 6 giorni |
0,500 |
nel caso la malattia superi i 12 giorni |
1,000 |
dal 2° al 3° giorno
massimo 4 eventi anno
|
nel caso la malattia non superi i 6 giorni |
1,000 |
dal 4° al 20° giorno |
per le giornate indennizzate dall´INPS |
0,330 |
dal 21° al 180° giorno |
per le giornate indennizzate dall´INPS |
0,107 |
dal 181° al 270°
giorno |
per le giornate non indennizzate dall´INPS |
0,500 |
dal 271° al 365° giorno |
per le giornate non
indennizzate dall´INPS ,
per i dipendenti con anzianità
superiore a 3 anni e 1/2 |
0,500 |
INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE
dal 1° al 90° giorno di assenza |
0,234 |
dal 91° giorno in poi |
0,045 |
Il rimborso spetta per l´intero trattamento corrisposto all´operaio se nel trimestre
compiuto prima dell´evento risultino denunciate per l´operaio interessato almeno 450 ore,
computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di
lavoro a tempo parziale.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano
versati i relativi contributi alla Cassa Edile , le ore comunque retribuite, nonchè
quelle per malattia od infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico
integrativo o sostitutivo da parte dell´impresa e le ore di sosta con richiesta
dell´intervento della Cassa Integrazione Guadagni.
Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero indicato, il
rimborso è proporzionalmente ridotto.
Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa, il trattamento è rimborsato
all´impresa per intero.
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