Per i Lavoratori
     
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SOSTEGNO AL REDDITO PER I LAVORATORI EDILI DISOCCUPATI
Accordo provinciale del 28.09.2009
Regolamento (approvato il 6 novembre 2009)
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A decorrere dal 28 settembre 2009  i lavoratori operai edili licenziati per mancanza di lavoro da imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Udine, e che risultino disoccupati per almeno 3 mesi continuativi, potranno presentare richiesta presso la Cassa Edile di Udine al fine di ottenere l’erogazione di un contributo una tantum di integrazione economica calibrato all’età del lavoratore così come appresso descritto:

Età del lavoratore Euro
meno di 40 anni 600,00
dai 40 ai 50 anni 800,00
oltre 50 anni 1000,00

L’età va riferita al giorno in cui ha avuto inizio lo stato di disoccupazione.
Le somme si intendono al lordo delle trattenute fiscali di legge.
Il lavoratore che richiede la prestazione deve aver cessato il rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi: licenziamento per mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, per crisi di mercato, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro o per effetto di dimissioni per giusta causa determinate dal mancato pagamento della retribuzione dovuto a ridotta capacità economica dell’impresa.

Lo stato di “disoccupato" sarà riconosciuto esclusivamente alle persone prive di occupazione che abbiano presentato al Centro Impiego di competenza la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità al lavoro.
Ha titolo per ottenere il contributo di cui sopra il lavoratore che:

  • sia stato dipendente di una impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Udine;
  • sia stato iscritto alla Cassa Edile di Udine;
  • abbia maturato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il diritto all’erogazione delle prestazioni extracontrattuali della Cassa Edile di Udine così come previsto dal relativo regolamento;
  • risulti disoccupato, così come descritto nei capoversi precedenti, per almeno 3 mesi continuativi in periodi successivi alla data del 31 marzo 2009;
  • abbia trasmesso il modello di richiesta allegato al presente Regolamento, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre 90 giorni dalla fine del periodo di 3 mesi continuativi di disoccupazione previsti al punto precedente. I lavoratori che abbiano terminato il periodo di 3 mesi continuativi di disoccupazione prima della data di approvazione del presente regolamento (6 novembre 2009) dovranno far pervenire richiesta di erogazione del contributo entro e non oltre il giorno 4 febbraio 2010.
La Cassa Edile si riserva la facoltà di controllare la veridicità di quanto dichiarato dal lavoratore in merito alla durata del periodo di disoccupazione direttamente presso il Centro per l’Impiego di competenza presso il quale è stata presentata la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità al lavoro. Nel caso in cui il Centro per l’Impiego dovesse fornire indicazioni diverse da quanto attestato dal lavoratore, Cassa Edile agirà presso l’interessato per ottenere l’immediata restituzione delle somme erogate.
La prestazione non ha carattere continuativo, è legata alla disponibilità economica dei fondi relativi e in nessun caso sarà ripetuta.
La Cassa Edile si riserva la facoltà di richiedere documentazione ulteriore ove quella presentata non venga ritenuta sufficiente. Eventuali integrazioni dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla richiesta.
La prestazione viene erogata, esclusivamente attraverso un bonifico a favore del lavoratore alle coordinate IBAN indicate nella domanda, entro 60 giorni dalla fine del mese di presentazione della domanda. Il termine decorre dalla data di perfezionamento della pratica.

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