Per i Lavoratori
     
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BORSA DI STUDIO A FAVORE
DEI FIGLI UNIVERSITARI MERITEVOLI
DI LAVORATORI EDILI
Accordo provinciale 28 settembre 2009
.

   

Dall’anno accademico 2009/2010 i lavoratori operai edili iscritti alla Cassa Edile di Udine, dipendenti di imprese regolarmente iscritte, genitori di giovani studenti universitari residenti in Italia che si siano particolarmente distinti nei risultati scolastici ottenuti nell’ultimo anno di scuola media superiore e nelle votazioni degli esami universitari sostenuti, possono richiedere l’erogazione di una borsa di studio. Ha diritto a richiedere l’erogazione il lavoratore:

    • dipendente di imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Udine, che abbia maturato il diritto all’erogazione delle prestazioni extracontrattuali così come previsto dal relativo regolamento;
    • genitore di uno studente, residente in Italia, iscritto ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea specialistica/magistrale o ad altro corso volto all’acquisizione di un titolo di studio universitario presso un ateneo italiano pubblico o privato;
    • genitore di uno studente che si sia particolarmente distinto nei risultati scolastici ottenuti nella scuola media superiore e nelle votazioni conseguite negli esami universitari sostenuti.


Il diritto alla prestazione è subordinato al profitto dello studente che potrà essere ECCELLENTE o DISTINTO.

Per merito ECCELLENTE si intenda:

  1. per uno studente di scuola secondaria superiore il conseguimento in seguito all’esame di stato di una votazione pari o superiore a 97/100, a partire da 25 punti di credito formativo
  2. per uno studente universitario il raggiungimento di una votazione media ponderata in base ai crediti assegnati ai singoli insegnamenti >= 27/30 e il conseguimento di un numero di crediti formativi universitari alla data del 30 settembre di ciascun anno accademico secondo la tabella sotto riportata:

Anno

Laurea triennale

Laurea specialistica/magistrale

Laurea a ciclo unico

/

Voto laurea triennale
>= 110

/

>= 50

>= 50

>= 50

>= 110

/

>= 110

/

/

>= 170

/

/

>= 230

/

/

>= 290


Per merito DISTINTO si intenda:

  1. per uno studente di scuola secondaria superiore  il conseguimento in seguito all’esame di stato di una votazione pari o superiore a 94/100, a partire da 20 punti di credito formativo
  2. per uno studente universitario il raggiungimento di una votazione media ponderata in base ai crediti assegnati ai singoli insegnamenti >= 26/30 e il conseguimento di un numero di crediti formativi universitari alla data del 30 settembre di ciascun anno accademico secondo la tabella sotto riportata:

Anno

Laurea triennale

Laurea specialistica/magistrale

Laurea a ciclo unico

/

Voto laurea triennale
>= 105

/

>= 40

>= 40

>= 40

>= 95

/

>= 95

/

/

>= 150

/

/

>= 205

/

/

>= 260

 

Ha diritto all’erogazione della prestazione il genitore la cui situzione rispetti contemporaneamente i requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 ed il cui figlio si sia distinto per un merito scolastico eccellento o distinto.

Al figlio del lavoratore in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 e genitore di uno studente con merito “Eccellente”, così come definto ai punti precedenti, verrà erogata una prestazione economica pari a €. 5.000,00 al lordo della ritenuta fiscale per ogni anno accademico.

Al figlio del lavoratore in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 e genitore di uno studente con merito “Distinto”, così come definito ai punti precedenti, verrà erogata una prestazione economica pari a €. 3.000,00 al lordo della ritenuta fiscale per ogni anno accademico.

Le richieste di rimborso dovranno essere presentate inderogabilmente entro il 30 novembre di ogni anno, compilando i modelli, mod1 e mod4, allegati al presente regolamento, corredati dalla documentazione richiesta.
La prestazione non ha carattere continuativo, è legata alla presenza dei fondi relativi.
La Cassa Edile si riserva la facoltà di richiedere documentazione ulteriore ove quella presentata non fosse ritenuta sufficiente. Eventuali integrazioni dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla richiesta.
La prestazione verrà erogata esclusivamente attraverso un bonifico a favore dello studente alle coordinate IBAN indicate nella domanda, entro 60 giorni dal termine del mese di presentazione della stessa. Il termine decorre dalla data di perfezionamento della pratica.

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