Per le Imprese    
     
Trattamento Economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui..    

 

Ferie e gratifica natalizia
Riposi annui
Orario di lavoro
Modalità versamenti

 

Ferie e gratifica natalizia
Con decorrenza 1 ottobre 2000 il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dall´impresa con l´accantonamento di una percentuale complessiva del 18,50% (ferie 8,50% e gratifica natalizia 10,00%) al netto delle ritenute di legge, calcolata su:

 - tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate
 - tutte le festività sottoindicate:

1. 1 Gennaio Capodanno
2. 6 Gennaio Epifania
3.     Lunedì di Pasqua
4. 25 Aprile Anniversario Liberazione
5. 1 Maggio Festa del Lavoro
6. 2 Giugno Festa della Repubblica
7. 15 Agosto Assunzione
8. 1 Novembre Ognissanti
9. 8 Dicembre Immacolata Concezione
10. 25 Dicembre Santo Natale
11. 26 Dicembre Santo Stefano
12.     Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere

Il trattamento economico relativo alla festività soppressa del del 4 novembre deve essere corrisposto dall´impresa direttamente all´operaio, in base a quanto disciplinato dal C.C.N.L; tale trattamento economico non costituisce base per il calcolo di maggiorazione ed accantonamento Cassa Edile.

Il criterio convenzionale per l´accantonamento presso la Cassa Edile della percentuale per ferie e gratifica natalizia al netto delle ritenute di legge prevede che l´importo netto, che deve essere accantonato, è pari al 14,20%.

Gli elementi della retribuzione base di calcolo dell´accantonamento per le ferie e la gratifica natalizia sono:

 - paga base di fatto
 - indennità di contingenza
 - indennità territoriale di settore
 - utile medio o effettivo di cottimo e premi di produzione o cottimi impropri
 - E.D.R. (elemento distinto della retribuzione)
 - E.E.T. (elemento economico territoriale)

La percentuale deve essere accantonata anche durante l´assenza dal lavoro per malattia, malattia professionale ed infortunio sul lavoro.
In tali casi la percentuale va computata sulla base dell´orario normale di lavoro effettuato nel cantiere durante l´assenza dell´operaio, ovvero sulla base dell´orario di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Nei casi di assenza per malattia, malattia professionale o infortunio, le percentuali da accantonare sono le seguenti:

  %lorda %netta
giornate di carenza 18,50 14,20
dal 4° giorno di malattia in poi 18,50 14,20
dal 4° al 90° giorno di infortunio e malattia 7,40 5,70
dal 91° giorno di infortunio e malattia professionale 4,60 3,60

Per i primi tre giorni di carenza INPS, nel caso di malattia di durata inferiore a 7 gg. e di carenza INAIL, l´impresa corrisponderà direttamente all´operaio il 4,95% della retribuzione non più accantonato.

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Riposi annui  
Con decorrenza 1´ ottobre 2000 la percentuale dei riposi annui pari al 4,95%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui sopra, è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall´impresa al lavoratore , per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività sopra citate.
Con la diretta corresponsione della percentuale di cui sopra, viene a cessare l´istituto dell´anticipazione delle ore usufruite, sull´accantonamento Cassa Edile.

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Orario di lavoro
Per quel che riguarda l´orario di lavoro, sempre con decorrenza ottobre 2000 viene abolita la norma che prevede la riduzione a 35 ore dell´orario di lavoro nei mesi di dicembre e gennaio. Anche per tali mesi pertanto l´orario ordinario di lavoro rimane di 40 ore settimanali.

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Modalità per l´effettuazione dei versamenti
Il versamento va effettuato entro la fine del mese successivo a quello di competenza, mediante BONIFICO,

Le imprese regolari con i versamenti mensili per l´intero anno edile precedente beneficeranno, per l´anno successivo, di una riduzione pari allo 0,20; condizione indispensabile per usufruire di tale beneficio è la presentazione di un´autocertificazione attestante il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Imprese industriali aderenti all´ANCE, va aggiunto la percentuale dell´1,20% se aventi sede in provincia di Udine e dell´1,30% se aventi sede fuori provincia. In caso di ritardo nel versamento verrà applicata una sanzione pari al "prime rate" vigente, aumentato dello 0,50%, per ciascun mese di ritardo, che verrà notificata dalla Cassa Edile mediante l´invio di un Estratto Conto annuale.

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