Ferie e gratifica natalizia
Con decorrenza 1 ottobre 2000
il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia
è assolto dall´impresa con l´accantonamento di una percentuale complessiva del 18,50%
(ferie 8,50% e gratifica natalizia 10,00%) al netto delle ritenute di legge, calcolata su:
- tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate
- tutte le festività sottoindicate:
1. |
1 |
Gennaio |
Capodanno |
2. |
6 |
Gennaio |
Epifania |
3. |
|
|
Lunedì di Pasqua |
4. |
25 |
Aprile |
Anniversario Liberazione |
5. |
1 |
Maggio |
Festa del Lavoro |
6. |
2 |
Giugno |
Festa della Repubblica |
7. |
15 |
Agosto |
Assunzione |
8. |
1 |
Novembre |
Ognissanti |
9. |
8 |
Dicembre |
Immacolata Concezione |
10. |
25 |
Dicembre |
Santo Natale |
11. |
26 |
Dicembre |
Santo Stefano |
12. |
|
|
Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere |
Il trattamento economico relativo
alla festività soppressa del del 4 novembre deve essere corrisposto
dall´impresa direttamente all´operaio, in base a quanto disciplinato dal C.C.N.L; tale trattamento economico non costituisce base per il calcolo di maggiorazione ed accantonamento Cassa Edile.
Il criterio convenzionale per
l´accantonamento presso la Cassa Edile della percentuale per ferie e gratifica natalizia
al netto delle ritenute di legge prevede che l´importo netto, che deve essere
accantonato, è pari al 14,20%.
Gli elementi della retribuzione base di calcolo
dell´accantonamento per le ferie e la gratifica natalizia sono:
- paga base di fatto
- indennità di contingenza
- indennità territoriale di settore
- utile medio o effettivo di cottimo e premi di produzione o cottimi impropri
- E.D.R. (elemento distinto della retribuzione)
- E.E.T. (elemento economico territoriale)
La percentuale deve essere accantonata
anche durante l´assenza dal lavoro per malattia, malattia professionale ed infortunio sul
lavoro.
In tali casi la percentuale va computata
sulla base dell´orario normale di lavoro effettuato nel cantiere durante l´assenza
dell´operaio, ovvero sulla base dell´orario di lavoro localmente in vigore qualora i
lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Nei casi di assenza per malattia, malattia
professionale o infortunio, le percentuali da accantonare sono le seguenti:
|
%lorda |
%netta |
giornate di carenza |
18,50 |
14,20 |
dal 4° giorno di malattia in poi |
18,50 |
14,20 |
dal 4° al 90° giorno di infortunio e malattia |
7,40 |
5,70 |
dal 91° giorno di infortunio e malattia professionale |
4,60 |
3,60 |
Per
i primi tre giorni di carenza INPS, nel caso di malattia di durata
inferiore a 7 gg. e di carenza INAIL, l´impresa corrisponderà
direttamente all´operaio il 4,95% della retribuzione non più
accantonato.
Indice
Riposi annui
Con decorrenza 1´ ottobre 2000 la percentuale dei riposi annui pari al 4,95%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui sopra, è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall´impresa al lavoratore
, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività sopra citate. Con la diretta corresponsione della percentuale di cui sopra, viene a cessare l´istituto dell´anticipazione delle ore usufruite, sull´accantonamento Cassa Edile.
Indice
Orario di lavoro
Per quel che riguarda l´orario di lavoro,
sempre con decorrenza ottobre 2000 viene abolita la norma che prevede la riduzione
a 35 ore dell´orario di lavoro nei mesi di dicembre e gennaio. Anche per tali
mesi pertanto l´orario ordinario di lavoro rimane di 40 ore settimanali.
Indice
Modalità per l´effettuazione dei versamenti
Il versamento va effettuato entro la fine
del mese successivo a quello di competenza, mediante BONIFICO,
Le
imprese regolari con i versamenti mensili per l´intero anno edile
precedente beneficeranno, per l´anno successivo, di una riduzione pari
allo 0,20; condizione indispensabile per usufruire di tale beneficio
è la presentazione di un´autocertificazione attestante il rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per le Imprese industriali aderenti
all´ANCE, va aggiunto la percentuale dell´1,20% se aventi sede in provincia di Udine e
dell´1,30% se aventi sede fuori provincia.
In caso di ritardo nel versamento verrà
applicata una sanzione pari al "prime rate" vigente, aumentato dello 0,50%, per
ciascun mese di ritardo, che verrà notificata dalla Cassa Edile mediante l´invio di un
Estratto Conto annuale.
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